LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 7-01-2000
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Indice:
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IL CONSIGLIO
REGIONALE |
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CAPO I
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PARAMETRI DI PARCHEGGIO E COMPATIBILITA’ TERRITORIALI
1. L’adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto nel caso di
rilascio di nuova autorizzazione, di ampliamento della superficie di
vendita.
2. L’adeguamento di cui al comma 1 non è previsto per il
trasferimento, per nuove aperture o per ampliamenti a seguito di
concentrazioni o accorpamenti che non superino il limite di soglia
delle strutture di tipologia M1, fatta salva diversa specifica
indicazione comunale.
3. Le aree di parcheggio devono essere realizzate in diretta
contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali.
4. La realizzazione di accessi e uscite veicolari in rapporto alle
aree destinate a parcheggio ed alla struttura deve essere volta ad
evitare interferenze con il traffico delle primarie vie di
comunicazione.
5. Per gli utenti fisicamente impediti devono essere rimosse le
barriere architettoniche presenti.
6. Per l’insediamento delle medie e grandi strutture di vendita devono
essere verificate le compatibilità territoriali di cui all’allegata
tabella D.
7. Le strutture di media e grande distribuzione devono rispettare i
parametri di parcheggio in rapporto alla classe demografica del
comune, fissati dalla tabella di cui all’allegato E.
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ARTICOLO 13
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DIRETTIVE AI COMUNI
1. I Comuni, per effetto del Decreto Legislativo 114/98 devono
adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi o i
regolamenti di polizia locale, ai criteri e agli indirizzi di
programmazione stabiliti dalla presente Legge entro 180 giorni dalla
pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione e
devono provvedere a dotarsi dello specifico strumento di intervento
per l’apparato distributivo, concernente gli esercizi di vicinato, le
medie strutture di vendita, i mercati per il commercio su aree
pubbliche, nonché le localizzazioni delle grandi strutture di vendita,
nel rispetto delle destinazioni d’uso delle aree e degli immobili
stabilite dallo stesso strumento, che costituisce piano di strumento
integrato del P.R.G., sottoposto, dopo l’approvazione in Consiglio
Comunale, al visto di conformità regionale, da rilasciarsi entro 90
giorni, delle norme igienico sanitarie e di sicurezza, tenuto conto
delle condizioni di salvaguardia della viabilità e del dettato delle
direttive Regionali, perseguendo le seguenti finalità:
a) realizzare interventi integrati di programmazione dell’apparato
distributivo anche per singole aree del territorio, con particolare
riferimento al centro storico, nell’ambito di progetti di
valorizzazione del territorio ed in rapporto alle esigenze dei
consumatori ed agli aspetti di viabilità, mobilità, arredo urbano,
nonché agli specifici interventi di pedonalizzazione.
b) promuovere la valorizzazione delle aree periferiche attraverso la
concentrazione delle attività commerciali mediante specifiche
previsioni urbanistiche, nonché specifici piani di intervento globale
di recupero e di rilancio di dette aree;
c) favorire la nascita di nuove iniziative attraverso la
riconversione delle strutture distributive meno produttive, già
esistenti sul territorio;
d) salvaguardare i valori artistici, culturali, storici ed ambientali
locali, attraverso l’eventuale divieto di vendita di determinate
merceologie, sempre che ciò non inibisca lo sviluppo del commercio e
della libera concorrenza fra varie tipologie commerciali;
e) promuovere tutti gli interventi attuativi al fine
dell’abbattimento delle barriere architettoniche nel rispetto della
vigente normativa;
f) predisporre un efficiente sistema di monitoraggio della
distribuzione commerciale locale in rapporto ad una proficua
collaborazione con l’Osservatorio Regionale;
2. Il Consiglio Comunale, prima dell’approvazione degli strumenti di
cui al comma 1, deve acquisire il parere obbligatorio ma non
vincolante delle Associazioni dei consumatori e delle imprese del
commercio.
3. L’autorizzazione comunale prevista dagli artt. 8 e 9 del Decreto
Legislativo 114/98 costituisce atto contestuale al rilascio delle
concessioni edilizie relative agli insediamenti commerciali oggetto
dell’autorizzazione. Pertanto, l’autorizzazione e la concessione
edilizia vengono rilasciate in atto unico.
4. L’autorizzazione, di cui al comma 3., dovrà contenere tutti gli
elementi di natura commerciale integrati dai contenuti urbanistici
previsti dalle norme vigenti.
5. I Comuni viciniori, in coordinamento con gli Enti Locali, attuano
apposite forme di consultazioni onde pervenire all’adozione di
strumenti d’interventi integrati omogenei, tali strumenti omogenei
rivestono particolare importanza per i comuni appartenenti ad una
stessa isola ed all’area funzionale sovracomunale omogenea 4.
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