LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 7-01-2000
REGIONE CAMPANIA

DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE. NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 2
del 10 gennaio 2000

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  

Allegato 1:
Allegato  

Allegato 2:
Allegato  

Allegato 3:
Allegato  

Allegato 4:
Allegato  

Allegato 5:
Allegato  

 

 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL COMMISSARIO DI GOVERNO
Ha posto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

La seguente legge:

CAPO I
NORME PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

ARTICOLO 6

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 1 del 2000

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale CAMPANIA Numero 1 del 2000

 

PARAMETRI DI PARCHEGGIO E COMPATIBILITA’ TERRITORIALI
1. L’adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto nel caso di 
rilascio di nuova autorizzazione, di ampliamento della superficie di 
vendita.
2. L’adeguamento di cui al comma 1 non è previsto per il 
trasferimento, per nuove aperture o per ampliamenti a seguito di 
concentrazioni o accorpamenti che non superino il limite di soglia 
delle strutture di tipologia M1, fatta salva diversa specifica 
indicazione comunale.
3. Le aree di parcheggio devono essere realizzate in diretta 
contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali.   
4. La realizzazione di accessi e uscite veicolari in rapporto alle 
aree destinate a parcheggio ed alla struttura deve essere volta ad 
evitare  interferenze con il traffico delle primarie vie di 
comunicazione.
5. Per gli utenti fisicamente impediti devono essere rimosse le 
barriere architettoniche presenti.
6. Per l’insediamento delle medie e grandi strutture di vendita devono 
essere verificate le compatibilità territoriali di cui all’allegata 
tabella D.
7. Le strutture di media e grande distribuzione devono rispettare i 
parametri di parcheggio in rapporto alla classe demografica del 
comune, fissati dalla tabella di cui all’allegato E.

  
  

 

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CAPO II
ULTERIORI NORME PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO

ARTICOLO 13

 

DIRETTIVE  AI  COMUNI
1. I Comuni, per effetto del Decreto Legislativo 114/98 devono 
adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi o i 
regolamenti di polizia locale, ai criteri e agli indirizzi di 
programmazione stabiliti dalla presente Legge entro 180 giorni dalla 
pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione e 
devono provvedere a dotarsi  dello  specifico strumento di intervento 
per l’apparato distributivo, concernente gli esercizi di vicinato, le 
medie strutture di vendita, i mercati per il commercio su aree 
pubbliche, nonché le localizzazioni delle grandi strutture di vendita, 
nel rispetto delle destinazioni d’uso delle aree e degli immobili 
stabilite dallo stesso strumento, che costituisce piano di strumento 
integrato del P.R.G., sottoposto, dopo l’approvazione in Consiglio 
Comunale, al visto di conformità regionale, da rilasciarsi entro 90 
giorni, delle norme igienico sanitarie e di sicurezza, tenuto conto  
delle condizioni di salvaguardia della viabilità e del dettato delle 
direttive Regionali, perseguendo le seguenti finalità:
a)  realizzare interventi integrati di programmazione dell’apparato 
distributivo anche per singole aree del territorio, con particolare 
riferimento al centro storico, nell’ambito di progetti di 
valorizzazione del territorio ed in rapporto alle esigenze dei 
consumatori ed agli aspetti di viabilità, mobilità, arredo urbano, 
nonché agli specifici interventi di pedonalizzazione.
b)  promuovere la valorizzazione delle aree periferiche attraverso la 
concentrazione delle attività commerciali mediante specifiche 
previsioni urbanistiche, nonché specifici piani di intervento globale 
di recupero e di rilancio di dette aree;
c)  favorire la nascita di nuove iniziative attraverso la 
riconversione delle strutture distributive meno produttive, già 
esistenti sul territorio;
d)  salvaguardare i valori artistici, culturali, storici ed ambientali 
locali, attraverso l’eventuale divieto di vendita di determinate 
merceologie, sempre che ciò non inibisca lo sviluppo del commercio e 
della libera concorrenza fra varie tipologie commerciali;
e)  promuovere tutti gli interventi attuativi al fine 
dell’abbattimento delle barriere architettoniche nel rispetto della 
vigente normativa;
f)  predisporre un efficiente sistema di monitoraggio della 
distribuzione commerciale locale in rapporto ad una proficua 
collaborazione con l’Osservatorio  Regionale;
2. Il Consiglio Comunale, prima dell’approvazione degli strumenti di 
cui al comma 1, deve acquisire il parere obbligatorio ma non 
vincolante delle Associazioni dei consumatori e delle imprese del 
commercio.
3. L’autorizzazione comunale prevista dagli artt. 8 e 9 del Decreto 
Legislativo 114/98 costituisce atto contestuale al rilascio delle 
concessioni edilizie relative agli insediamenti commerciali oggetto 
dell’autorizzazione. Pertanto, l’autorizzazione e la concessione 
edilizia vengono rilasciate in atto unico.
4. L’autorizzazione, di cui al comma 3., dovrà contenere tutti gli 
elementi di natura commerciale integrati dai contenuti urbanistici 
previsti  dalle norme vigenti. 
   
5. I Comuni viciniori, in coordinamento con gli Enti Locali, attuano 
apposite forme di consultazioni onde pervenire all’adozione di 
strumenti d’interventi integrati omogenei, tali strumenti omogenei  
rivestono particolare importanza per i comuni appartenenti ad una 
stessa isola ed all’area funzionale sovracomunale  omogenea 4.

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 114 del 1998 Articolo 8

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 114 del 1998 Articolo 9